È obbligatorio effettuare il cambio di residenza a seguito di una separazione coniugale? Che differenza c’è con il divorzio? Scopriamolo insieme.
Quando nella relazione di una coppia coniugata interviene il processo di separazione, entrambi i partner si trovano a dover affrontare cambiamenti particolarmente significativi in ogni ambito della loro vita. Tra questi, occorre affrontare anche il tema della residenza e comprendere se le implicazioni legali che si pongono in essere rendano necessario, finanche obbligatorio, procedere con il trasferimento.
Cosa prevedono le normative vigenti a riguardo? Ebbene, per comprenderlo dobbiamo considerare il Codice Civile italiano, agli articoli 150 e successivi che disciplinano la materia della separazione legale. E partiamo da un principio normativo cardine: la separazione legale non conclude il matrimonio e nemmeno estingue lo status giuridico di coniugalità.
Non dev’essere confusa con il divorzio: le due condizioni, infatti, non equivalgono né i due termini sono sinonimi. La separazione, infatti, pur interrompendo gli effetti caratteristici del matrimonio come l’obbligo di coabitazione e di fedeltà, è transitoria – mentre il divorzio è definitivo – e può condurre ad una riconciliazione senza ricorrere ad alcuna formalità. Dunque il coniuge “non assegnatario” separato è obbligato a cambiare residenza?
Ora poniamo che a seguito della separazione legale i due coniugi non trovino un accordo su questioni di particolare importanza, come l’affidamento dei figli minori, l’assegnazione o spartizione della casa di famiglia e gli eventuali assegni di. In questi casi, ecco che si rende necessario l’intervento di un giudice.
Avviene dunque un cambiamento che si riflette sullo stato di famiglia, dovuto a quella che viene definita la “disgregazione del nucleo famigliare”. In particolare, a livello fiscale il cambiamento modifica la condizione di reddito, i calcoli dell’ISEE e le agevolazioni fiscali. Il giudice potrà procedere anche con l’autorizzazione della coabitazione separata.
Se la casa quindi spetta di diritto ad uno dei coniugi, detto assegnatario, formalmente l’altro coniuge, ovvero il non assegnatario, non è obbligato a cambiare residenza se non trova una nuova abitazione e purché il coniuge sia d’accordo nell’ospitarlo temporaneamente. Una volta trovata la nuova abitazione, il coniuge non assegnatario dovrà quindi dimostrare la nuova dimora e richiedere formalmente il cambio di residenza. Se la nuova residenza non verrà comunicata, nei confronti del coniuge non assegnatario potrebbe essere avviata la procedura di irreperibilità con richiesta di risarcimento di eventuali danni.
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